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UE: vietare sul mercato prodotti realizzati con il lavoro forzato

La Commissione ha proposto il 14 settembre di vietare sul mercato dell’UE i prodotti realizzati con il lavoro forzato. La proposta copre tutti i prodotti, in particolare quelli fabbricati nell’UE per il consumo interno e le esportazioni, e le merci importate, senza rivolgersi a società o industrie specifiche. Lo rende noto l’ufficio stampa della Commissione.

Questo approccio globale è importante perché si stima che 27,6 milioni di persone siano impegnate nel lavoro forzato, in molti settori e in tutti i continenti. La maggior parte del lavoro forzato avviene nell’economia privata, mentre una parte è imposta dagli Stati. La proposta si basa su definizioni e standard concordati a livello internazionale e sottolinea l’importanza di una stretta cooperazione con i partner globali. Le autorità nazionali avranno il potere di ritirare dal mercato dell’UE i prodotti realizzati con il lavoro forzato, a seguito di un’indagine.

Le autorità nazionali degli Stati membri attueranno il divieto attraverso un approccio di applicazione solido e basato sul rischio. In una fase preliminare, valuteranno i rischi del lavoro forzato sulla base di molte diverse fonti di informazioni che insieme dovrebbero facilitare l’identificazione dei rischi e aiutare a concentrare i loro sforzi. Questi possono includere contributi della società civile, un database dei rischi del lavoro forzato incentrato su prodotti e aree geografiche specifici e la due diligence svolta dalle aziende.

Le autorità avvieranno le indagini sui prodotti per i quali vi sono fondati sospetti che siano stati realizzati con il lavoro forzato. Possono richiedere informazioni alle aziende ed effettuare controlli e ispezioni, anche in paesi extra UE. Se le autorità nazionali trovano lavoro forzato, ordinano il ritiro dei prodotti già immessi sul mercato e vieteranno di immettere i prodotti sul mercato e di esportarli. Le aziende saranno tenute a smaltire la merce. Le autorità doganali degli Stati membri saranno incaricate dell’applicazione alle frontiere dell’UE.

Se le autorità nazionali non possono raccogliere tutte le prove di cui hanno bisogno, ad esempio a causa della mancanza di collaborazione da parte di una società o di un’autorità statale non UE, possono prendere la decisione sulla base dei fatti disponibili.

Le autorità competenti applicheranno i principi della valutazione basata sul rischio e della proporzionalità durante tutto il processo. Su questa base, la proposta tiene conto in particolare della situazione delle piccole e medie imprese (PMI). Senza essere esentate, le PMI beneficeranno della struttura specifica della misura, ovvero le autorità competenti valuteranno le dimensioni e le risorse degli operatori economici interessati e l’entità del rischio di lavoro forzato prima di avviare un’indagine formale. Le PMI beneficeranno anche di strumenti di supporto.

La Commissione emetterà inoltre orientamenti entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Le linee guida includeranno orientamenti sulla due diligence sul lavoro forzato e informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato. La nuova rete dell’UE sui prodotti di lavoro forzato fungerà da piattaforma per il coordinamento e la cooperazione strutturati tra le autorità competenti e la Commissione.   

SCHEDA INFORMATIVA DELLA COMMISSIONE

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