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Mobilità del lavoro: UE deferisce l’Italia alla Corte di giustizia

La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per non aver posto fine alla discriminazione dei docenti stranieri.

Ciò è dovuto al fatto che l’Italia non applica adeguatamente la legislazione nazionale che recepisce le norme dell’UE sulla libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Ai sensi del diritto dell’UE, i cittadini dell’UE che esercitano il loro diritto alla libera circolazione non devono essere discriminati a causa della loro nazionalità per quanto riguarda l’accesso all’occupazione e le condizioni di lavoro. La legge italiana fornisce un quadro accettabile per la cosiddetta ricostruzione delle carriere dei lettori stranieri (‘Lettore’) nelle università italiane. Ciò è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-119/04.

Tuttavia, ad oggi, la maggior parte degli atenei in Italia non ha compiuto i passi necessari per una corretta ricostruzione delle carriere dei Lettori. Ciò include l’adeguamento della retribuzione, dell’anzianità e dei relativi benefici previdenziali a quelli di un ricercatore con contratto a tempo parziale. Comprende anche il diritto agli arretrati a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la maggior parte dei docenti stranieri non ha ancora ricevuto il denaro e i benefici a cui ha diritto.

La Commissione ha avviato la procedura d’infrazione contro l’Italia nel 2021 e ha dato seguito a un parere motivato nel gennaio 2023. Nonostante la legislazione nazionale e la sentenza della Corte, i docenti stranieri continuano a essere discriminati. Per questo motivo la Commissione deferisce ora l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta la discriminazione dei cittadini dell’UE sulla base della loro nazionalità in un altro Stato membro dell’UE quando si tratta di accesso all’occupazione e condizioni di lavoro.

Questa disposizione del trattato è ulteriormente dettagliata nel regolamento (UE) n. 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori. L’articolo 7, paragrafo 1, vieta agli Stati membri di trattare i lavoratori dell’UE in modo diverso dai lavoratori nazionali in base alla loro nazionalità per quanto riguarda qualsiasi condizione di impiego e di lavoro, in particolare per quanto riguarda la retribuzione.

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