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Nuove regole per accelerare indagini penali transfrontaliere

Il pacchetto legislativo adottato il 13 giugno dal Parlamento europeo introdurrà un quadro UE coerente per la gestione delle prove elettroniche, accelererà il processo di raccolta delle prove e manterrà le salvaguardie dei diritti fondamentali.

Le nuove norme consentiranno alle autorità nazionali di richiedere le prove direttamente ai fornitori di servizi in altri Stati membri (i cosiddetti “ordini di produzione”) o di chiedere che i dati vengano conservati per un massimo di 60 giorni, in modo che i dati pertinenti non vengano distrutti o persi (“ordinanze di sequestro conservativo”). La legge introduce anche un termine perentorio di 10 giorni per rispondere a un ordine di produzione (otto ore in caso di urgenza). Nell’ambito dello stesso pacchetto, i deputati hanno adottato una direttiva che impone ai prestatori di servizi che offrono servizi nell’UE di nominare stabilimenti designati o rappresentanti legali in cui le autorità degli Stati membri possono indirizzare le richieste di prove elettroniche.

I deputati europei hanno introdotto disposizioni che garantiscono che le autorità possano rifiutare le richieste di prove quando nutrono preoccupazioni sulla libertà dei media o violazioni dei diritti fondamentali nello Stato membro richiedente, e i fornitori di servizi saranno in grado di segnalare preoccupazioni in merito alla libertà dei media. Hanno inoltre assicurato che le autorità ordinanti che richiedono dati sensibili (come i dati sul traffico, tranne quando sono utilizzati solo per l’identificazione, e i dati sui contenuti) dovranno nella maggior parte dei casi notificare le autorità del paese di destinazione per garantire la trasparenza.

La Commissione europea stima che le prove elettroniche siano rilevanti per l’85% delle indagini penali e nel 65% di questi casi le prove devono essere ottenute da un altro Stato membro. Le prove possono consistere in dati di contenuto (come testo, voce, immagini, video o audio), dati sul traffico (ad esempio timestamp, dettagli di protocollo e compressione e informazioni sui destinatari) o dati dell’abbonato (informazioni identificative di un abbonato o di un cliente). Attualmente, lo scambio di questo tipo di prove dipende da una serie di accordi bilaterali e internazionali sull’assistenza giudiziaria reciproca (MLA), che si traducono in un panorama frammentato e, spesso, in lunghe procedure. Il Parlamento europeo ha sostenutoper armonizzare le procedure per le richieste transfrontaliere di prove elettroniche dal 2017.

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