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La Commissione europea ha adottato il 28 ottobre un emendamento al quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di continuare a utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi è stato adottato il 23 marzo 2022 e modificato per la prima volta il 20 luglio 2022, a complemento del pacchetto di preparazione invernale e in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

L’emendamento della Commissione:
Proroga tutte le misure previste nel quadro temporaneo di crisi fino al 31 dicembre 2023. Aumenta i massimali previsti per gli aiuti di importo limitato fino a 250.000 euro e 300.000 euro rispettivamente per le imprese attive nei settori dell’agricoltura e della pesca e dell’acquacoltura e fino a 2 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori.

Introduce ulteriore flessibilità per il supporto di liquidità alle utility energetiche per le loro attività di trading. In casi eccezionali e fatte salve garanzie rigorose, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche superiori al 90% di copertura, qualora siano fornite come garanzia finanziaria a controparti centrali o partecipanti diretti. Ciò è in linea con l’ atto delegato adottato dalla Commissione il 18 ottobre 2022, che consente l’utilizzo di garanzie bancarie e pubbliche non garantite, a condizioni specifiche, come garanzie idonee per soddisfare le richieste di margine.

Aumenta la flessibilità e le possibilità di supporto per le aziende interessate dall’aumento dei costi energetici, soggette a tutele. Gli Stati membri avranno il diritto di calcolare il sostegno in base ai consumi passati o presenti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo di energia e garantire la continuità delle attività economiche. Inoltre, gli Stati membri possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche a settori ad alta intensità energetica particolarmente colpiti, fatte salve garanzie per evitare sovracompensazioni. Per le imprese che ricevono aiuti di importo maggiore, il quadro temporaneo di crisi prevede impegni a definire un percorso verso la riduzione dell’impronta di carbonio del consumo energetico e l’attuazione di misure di efficienza energetica.

Introduce nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il Regolamento (UE) 2022/1854.

Chiarisce i criteri per la valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale supporto alla solvibilità dovrebbe essere necessario, appropriato e proporzionato; comportare un’adeguata remunerazione dello Stato; e essere accompagnati da adeguate misure di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di pagamenti e acquisizioni di dividendi e bonus.

Le misure previste dal quadro temporaneo non pregiudicano la possibilità di autorizzare altre misure necessarie e proporzionate.

Inoltre, la Commissione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di concedere misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile nell’ambito del quadro temporaneo COVID degli aiuti di Stato.

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La Commissione Europea rende noto in un comunicato stampa di aver approvato il 29 luglio uno schema italiano da 2,9 miliardi di euro per sostenere il fabbisogno di liquidità delle aziende nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, riconoscendo che l’economia dell’UE sta attraversando un grave turbamento.

L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo di crisi, un regime di 2,9 miliardi di EUR per fornire sostegno di liquidità alle piccole e medie imprese e alle piccole imprese a media capitalizzazione nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina.

Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di garanzie a copertura di parte dei nuovi prestiti ammissibili concessi dalle banche commerciali; e contributi diretti a copertura dei premi di garanzia.

Alla luce dell’elevato grado di incertezza economica causato dall’attuale situazione geopolitica, il regime mira a garantire che rimanga sufficiente liquidità a disposizione delle imprese interessate, consentendo alle banche di continuare a erogare prestiti all’economia reale.

Il regime, che sarà amministrato dal Fondo di garanzia dello Stato (“ Fondo di garanzia”) , sarà aperto alle imprese di tutti i settori, ad eccezione di quello finanziario, con un massimo di 499 dipendenti e ai lavoratori autonomi che siano colpiti dalla crisi attuale.

I beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere nuovi prestiti coperti da garanzia dello Stato fino al 90% del capitale del prestito con scadenze massime fino a otto anni.

L’importo massimo del prestito per beneficiario che può essere coperto dalla garanzia statale è pari al 15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo predefinito; o il 50% dei costi energetici della società sostenuti in un periodo di 12 mesi.

Inoltre, gli importi massimi del prestito possono essere aumentati per coprire il futuro fabbisogno di liquidità per le aziende che subiscono, tra l’altro, gravi interruzioni della catena di approvvigionamento, aumento dei prezzi degli input o maggiori rischi per la sicurezza informatica, a causa dell’attuale situazione geopolitica.

La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, per quanto riguarda le garanzie sui prestiti, l’aiuto riguarderà garanzie sui prestiti con durata e entità limitate; e i premi di garanzia rispettino i livelli minimi previsti dal Temporary Crisis Framework.

Per quanto riguarda gli importi limitati di aiuto sotto forma di sovvenzioni dirette, l’aiuto non supererà 62.000 euro e 75.000 euro per impresa attiva rispettivamente nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, e 500.000 euro per impresa attiva nel tutti gli altri settori. Il sostegno nell’ambito del regime sarà concesso entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, il sostegno pubblico sarà soggetto a condizioni atte a limitare indebite distorsioni della concorrenza, comprese garanzie per garantire che i vantaggi della misura siano trasferiti nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali tramite gli intermediari finanziari.

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Un comunicato stampa della Commissione europea del 18 maggio informa che la Commissione europea ha approvato un regime ombrello italiano da 1,2 miliardi di euro a sostegno dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi in materia di aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), riconoscendo che il regime L’economia dell’UE sta attraversando un grave turbamento.

L’Italia ha notificato alla Commissione un regime ombrello di 1,2 miliardi di EUR a sostegno dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina.

Nell’ambito di tale regime, continua il comunicato di Bruxelles, i beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere importi limitati di aiuto in una delle seguenti forme: sovvenzioni dirette; vantaggi fiscali o di pagamento; anticipi rimborsabili; e riduzione o esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La misura sarà aperta alle imprese di ogni dimensione attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura interessate dall’aumento dei prezzi di energia elettrica, mangimi e combustibili causato dall’attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni.

La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, l’aiuto non supererà 35.000 euro per beneficiario attivo nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e 400.000 euro per impresa attiva in tutti gli altri settori; e saranno concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

La Commissione ha concluso che “il regime italiano è necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi”.

Su questa base, informa Bruxelles, la Commissione ha approvato la misura di aiuto ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.
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