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La Commissione europea rende noto di aver approvato nei giorni scorsi, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 125 milioni di € a sostegno dell’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto delle merci: il regime, che fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari che integrerà il piano italiano per la ripresa e la resilienzacon risorse nazionali, mira a modernizzare il parco rotabile utilizzato per il trasporto delle merci, promuovendo così una maggiore sicurezza ed efficienza, il risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta per l’acquisto di nuovi carri merci e locomotive. L’importo dell’aiuto per beneficiario coprirà fino al 30 % del costo di acquisto, a condizione che lo stesso numero e lo stesso tipo di vecchi veicoli siano rottamati. Qualora le locomotive nuove non sostituiscano quelle vecchie, l’importo dell’aiuto coprirà fino al 20 % dei costi di acquisto. Inoltre, i beneficiari riceveranno fino a 1 milioni di € per veicolo nuovo acquistato nell’ambito del regime. Il regime, che durerà fino al 31 dicembre 2025, sarà aperto alle imprese ferroviarie e alle società di leasing del materiale rotabile utilizzato sul territorio italiano.
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Sono entrate in vigore il 7 giugno le nuove norme europee sulla protezione dei passeggeri del trasporto ferroviario, che ora godono di una migliore protezione in caso di interruzione del viaggio. Le imprese ferroviarie devono garantire un’esperienza di viaggio agevole per i passeggeri a mobilità ridotta, nonché condividere i dati relativi al traffico e alla mobilità in tempo reale, al fine di proporre un’offerta più competitiva.<

Lo rende noto un comunicato stampa apparso sul sito della Rappresentanza italiana della Commissione europea.
Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di una perturbazione del viaggio e non ricevono una soluzione alternativa entro 100 minuti, ora godranno di un nuovo diritto a organizzare autonomamente itinerari alternativi. Ciò significa che possono riorganizzare da sé il proseguimento del viaggio in treno o in autobus e ottenere dal vettore il rimborso del costo “necessario, adeguato e ragionevole” del biglietto aggiuntivo.

Alcune imprese ferroviarie dovranno fornire biglietti cumulativi, che conferiscono ai passeggeri maggiori diritti in caso di perdita di coincidenza, quali il rimborso del biglietto o il risarcimento, l’accesso all’alloggio se non è possibile proseguire il viaggio il giorno stesso ecc.

Le nuove norme migliorano inoltre la disponibilità di informazioni di viaggio in tempo reale per i venditori di biglietti e gli operatori turistici. Agevolando l’accesso ai sistemi di prenotazione delle imprese ferroviarie, consentiranno altresì ai venditori e agli operatori di proporre offerte più innovative, come pacchetti di biglietti di diversi vettori o la possibilità di combinare collegamenti finora non proposti.

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