Piombo e diisocianati: UE approva nuovi valori limite

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Per la prima volta da 40 anni, l’UE ha rivisto i valori limite per l’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici, riducendoli di cinque volte. Tali sostanze tossiche per la riproduzione possono incidere, tra l’altro, sulla funzione sessuale e la fertilità e possono inoltre danneggiare il sistema nervoso.

Inoltre, la direttiva è il primo atto legislativo dell’UE che fissa valori limite per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori e che possono causare asma e malattie cutanee.

La direttiva adottata rivede i valori limite per il piombo come segue:

limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³,

valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70 μg/100 ml) a 15 μg/100 ml (30 μg/100 ml fino al 2028)

Il piombo si accumula nelle ossa e viene rilasciato lentamente nel sistema circolatorio. Pertanto, secondo la direttiva adottata, i lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un’esposizione verificatasi prima del recepimento della direttiva saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. Potranno continuare a lavorare con il piombo se i loro livelli di piombo nel sangue mostreranno una tendenza al ribasso.

Al fine di proteggere dagli effetti del piombo tossici per la riproduzione si applicheranno valori limite inferiori (4,5 μg/100 ml) per le misure di sorveglianza sanitaria riguardanti le lavoratrici in età fertile.

La direttiva introduce inoltre valori limite per i diisocianati:

limite generale di esposizione professionale pari a 6 μg NCO/m³ (10 μg/m³ fino al 2028)

limite di esposizione di breve durata pari a 12 μg NCO/m³ (20 μg/m³ fino al 2028)

La direttiva sarà ora firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Gli Stati membri disporranno di due anni per stabilire i nuovi valori limite e le ulteriori misure di protezione stabiliti nella direttiva, adeguando la loro legislazione nazionale.

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