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La Gazzetta ufficiale C200 di oggi, 8 giugno, pubblica l’avviso della pubblicazione da parte della Corte dei Conti europea della Relazione speciale su «Programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale — Programmi esaustivi ma carenti nei metodi di assegnazione dei fondi e di monitoraggio dell’impatto»

Il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe, NDICI-Europa globale) è il principale strumento di finanziamento per dare esecuzione alla cooperazione dell’UE con i paesi partner. Con una dotazione complessiva di 79,5 miliardi di euro, copre oltre il 70 % degli stanziamenti dell’UE in materia di azione esterna per il periodo di finanziamento 2021-2027. Il regolamento NDICI-Europa Globale definisce le dotazioni finanziarie a favore dei programmi geografici e tematici, nonché della riserva per le sfide e le priorità emergenti.

La programmazione è il processo attraverso cui l’UE definisce le proprie priorità nell’ambito della cooperazione internazionale. Il processo di programmazione NDICI-Europa Globale consiste nella stesura e nell’adozione di programmi indicativi pluriennali nazionali, regionali e tematici per i paesi del vicinato e per quelli che non ne fanno parte. La Corte ha sottoposto ad audit i programmi geografici, che hanno definito gli ambiti prioritari e i settori in ogni paese partner per sette anni (2021-2027) e stabilito la dotazione finanziaria per i primi quattro anni (2021-2024). Con questo lavoro la Corte intende contribuire a migliorare l’assegnazione delle dotazioni finanziarie per i tre anni rimasti (2025-2027) e fornire elementi utili per l’impostazione del prossimo periodo di programmazione.

Obiettivo dell’audit era valutare se la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) avessero programmato lo strumento NDICI-Europa globale in maniera adeguata.

La Corte è giunta alla conclusione che, nel complesso, la Commissione e il SEAE avevano concepito programmi geografici completi che rispondevano a una vasta gamma di esigenze dei paesi partner e di priorità dell’UE, ma che vi erano carenze nelle metodologie utilizzate per assegnare i finanziamenti ai paesi partner e nell’impostazione del quadro di monitoraggio.

Sebbene il SEAE e la Commissione avessero accorpato tutti i finanziamenti in unico strumento, hanno usato due metodologie di assegnazione distinte per i paesi del vicinato e per quelli che non ne fanno parte.

La Corte ha rilevato che la Commissione e il SEAE non avevano usato una metodologia di assegnazione standardizzata e trasparente per i paesi del vicinato. Hanno eseguito brevi valutazioni descrittive per ciascun paese, non comparabili l’una con l’altra. La Corte non è stata in grado di ricondurre i criteri di assegnazione previsti dal regolamento NDICI-Europa globale alle dotazioni finanziarie.

Le assegnazioni per i paesi al di fuori del vicinato sono state calcolate invece in maniera più trasparente e comparabile, usando una formula che rifletteva i princìpi della programmazione. In generale, è stato possibile far coincidere i calcoli degli auditor della Corte con le cifre della Commissione e del SEAE. Ciononostante, sono state rilevate alcune carenze nell’applicazione della formula che riguarda, tra gli altri aspetti, la raccolta e il trattamento dei dati grezzi e la relativa documentazione di processo.

La Commissione e il SEAE hanno analizzato le situazioni e le esigenze dei paesi partner. Gli ambiti prioritari selezionati per ciascun programma erano ampi, il che offre la flessibilità di adattarsi a eventi imprevisti, ma può limitare la focalizzazione dei finanziamenti dell’UE, con il rischio che questi ultimi non abbiano un impatto significativo. L’adozione tardiva del regolamento NDICI-Europa Globale ha ritardato l’adozione dei programmi indicativi pluriennnali.

I programmi indicativi pluriennali includevano indicatori di performance pertinenti, ma numerosi e il cui utilizzo non era obbligatorio. Gli indicatori erano nella maggior parte dei casi specifici, ma più del 20 % presentava valori di partenza e valori-obiettivo poco chiari o assenti. Inoltre, l’uso diversificato e incoerente di indicatori comuni dell’UE porrà un limite alla possibilità di aggregazione dei risultati.

Sulla base di tali conclusioni, la Corte raccomanda alla Commissione e al SEAE di:

migliorare la metodologia di assegnazione dei finanziamenti ai paesi del vicinato, rendendola standardizzata, comparabile e trasparente;

documentare ulteriormente e applicare rigorosamente la metodologia di definizione delle assegnazioni per i paesi al di fuori del vicinato;

chiarire la metodologia di valutazione dell’impatto del sostegno dell’UE;

focalizzare la portata dell’esercizio di programmazione;

semplificare e rendere possibile l’uso uniforme degli indicatori dei programmi indicativi pluriennali.
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La Gazzetta ufficiale C 174 del 16 maggio pubblica l’avviso della Relazione speciale della Corte dei conti europea: «Vigilanza UE sul rischio di credito bancario – La BCE ha intensificato gli sforzi, ma occorre fare di più per avere maggiori garanzie che il rischio di credito sia gestito e coperto in modo adeguato»

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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C148 del 28 aprile pubblica l’avviso della Relazione speciale 11/2023 della Corte dei Conti europea «Sostegno dell’UE alla digitalizzazione delle scuole – Investimenti significativi, ma mancanza di un orientamento strategico nell’uso dei finanziamenti UE da parte degli Stati membri»

Con questo audit, la Corte ha verificato se le azioni finanziate dell’UE abbiano contribuito efficacemente alla digitalizzazione delle scuole. La conclusione raggiunta è che, nel complesso, queste azioni hanno aiutato le scuole nel loro sforzo di digitalizzazione, ma gli Stati membri non hanno utilizzato i finanziamenti dell’UE in modo strategicamente mirato. Inoltre, nonostante l’obiettivo ambizioso dell’UE di dotare tutte le scuole di una connessione Gigabit a Internet entro il 2025, solo un numero ridotto di scuole dispone di queste connessioni veloci e può così sfruttare al meglio le potenzialità dell’istruzione digitale.

La Corte raccomanda alla Commissione di promuovere più attivamente le azioni dell’UE e rafforzare, in cooperazione con gli Stati membri, il collegamento tra gli obiettivi dell’UE, le strategie nazionali o regionali per la digitalizzazione delle scuole e i finanziamenti dell’UE per le scuole. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare da vicino ed incoraggiare gli Stati membri a dotare tutte le scuole di una connessione Gigabit a Internet entro il 2025.

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La pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni sulle catene di approvvigionamento agricolo dal produttore al consumatore. In questo audit, la Corte dei Conti europea ha esaminato il 20 aprile se la risposta dell’UE sia stata adeguata.

La Corte ha constatato che la Commissione europea ha reagito prontamente emanando utili orientamenti, fornendo sostegno diretto e approntando misure di mercato come la distillazione di crisi.

Tuttavia, secondo la Corte, gli Stati membri non hanno utilizzato in modo sufficientemente mirato il sostegno diretto e le norme sulla distillazione di crisi non erano chiare. I pagamenti a titolo di aiuti di Stato sono stati più significativi in termini monetari, ma la Corte ha constatato che potevano determinare una distorsione della concorrenza e compensazioni eccessive.

La Corte raccomanda alla Commissione di condividere le buone pratiche, in modo da rendere più mirate le misure della PAC, e di proporre norme più chiare in caso di crisi future.

Relazione speciale in italiano (PDF) della Corte dei Conti Europea Sicurezza delle catene diapprovvigionamento agricolodurante la pandemia di COVID-19
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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C115 del 30 marzo pubblica l’avviso della Relazione speciale 08/2023 della Corte dei Conti europea «Trasporto intermodale delle merci – Il cammino dell’UE verso la riduzione del trasporto merci su strada è ancora lungo»

Il trasporto intermodale delle merci consiste nel trasportare merci in un’unica unità di carico (come un container) combinando più modi di trasporto: stradale, ferroviario, per vie navigabili o aereo, scrive la Corte. Può ottimizzare i punti di forza intrinseci di ciascun modo di trasporto in termini di flessibilità, velocità, costi e prestazioni ambientali. Per il periodo 2014-2020 i finanziamenti dell’UE destinati a progetti a sostegno dell’intermodalità sono ammontati a circa 1,1 miliardi di euro.

La Commissione europea, prosegue la Corte, fissa valori-obiettivo a livello UE relativi all’incremento dell’uso della ferrovia e delle vie navigabili interne, che erano tuttavia irrealistici e non allineati ai valori stabiliti dagli Stati membri stessi. Nel complesso, la Corte ha concluso che il trasporto intermodale delle merci non può ancora competere alla pari con il trasporto su strada a causa di ostacoli normativi e infrastrutturali. La Corte formula una serie di raccomandazioni per migliorare l’efficacia del sostegno dell’UE in tale settore.

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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C114 del 29 marzo pubblica l’avviso della Relazione speciale 07/2023 «Il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il sistema di controllo concepito per la Commissione – Il nuovo modello di erogazione continua a presentare lacune a livello dell’UE in termini di garanzie offerte e obbligo di rendiconto, nonostante l’entità del lavoro previsto»

Con una dotazione di 723,8 miliardi di euro (a prezzi correnti), scrive la Corte, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF) rappresenta il principale strumento di finanziamento dell’UE volto ad attenuare l’impatto della pandemia di COVID-19.

La Corte ha esaminato il sistema di controllo della Commissione concepito per l’RRF al fine di valutare in che modo esso consenta di accertare che i traguardi e gli obiettivi siano conseguiti in maniera soddisfacente e gli interessi finanziari dell’Unione tutelati.

La Corte ha rilevato che, in tempi relativamente brevi, la Commissione ha elaborato un sistema di controllo che prevede un ampio processo di verifica del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

Tuttavia, a livello dell’UE permane una lacuna in termini di garanzie offerte e di obbligo di rendiconto per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La Corte raccomanda alla Commissione di individuare misure intese a colmare tale lacuna nonché di elaborare orientamenti relativi alle rettifiche e all’annullamento di misure connesse a traguardi e obiettivi già conseguiti.

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I conflitti di interessi sono irregolarità che incidono sul bilancio dell’UE e si verificano quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di chi partecipa alla gestione del bilancio dell’UE è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale, precisa in una nota la Corte dei conti europea.

La Corte ha verificato se la questione dei conflitti di interessi sia stata adeguatamente affrontata nella politica agricola e in quella di coesione. La Corte conclude che la Commissione e gli Stati membri dispongono di quadri di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, ma rimangono lacune nella promozione della trasparenza e nell’individuazione delle situazioni di rischio.

La Corte raccomanda alla Commissione di adottare misure volte a migliorare la capacità di prevenzione, individuazione e segnalazione dei conflitti di interessi, nonché a promuovere la trasparenza.

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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C60 del 17 febbraio pubblica l’avviso della pubblicazione della Relazione speciale della Corte dei conti europea su «Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (plus) – I traguardi raggiunti non si sono rivelati all’altezza delle ambizioni».

Nel 2007 l’Unione europea (UE), scrive la Corte, ha lanciato l’iniziativa “Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico” (Global Climate Change Alliance – GCCA) al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo più poveri e maggiormente vulnerabili al cambiamento climatico ad accrescere la loro capacità di adattarsi agli effetti di tale cambiamento.

L’audit della Corte ha valutato se le azioni abbiano conseguito i risultati previsti in modo efficiente e se la Commissione abbia massimizzato il valore aggiunto dell’iniziativa.

La Corte ha riscontrato che le azioni completate hanno in generale prodotto le realizzazioni previste, ma che vi era margine di manovra per ridurre i costi e dimostrare l’impatto dell’iniziativa. La Corte raccomanda alla Commissione di concentrarsi sui soggetti maggiormente colpiti dal cambiamento climatico e di far confluire gli insegnamenti tratti nelle future iniziative per lo sviluppo globale.

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