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La Commissione europea ha adottato il 28 ottobre un emendamento al quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di continuare a utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi è stato adottato il 23 marzo 2022 e modificato per la prima volta il 20 luglio 2022, a complemento del pacchetto di preparazione invernale e in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

L’emendamento della Commissione:
Proroga tutte le misure previste nel quadro temporaneo di crisi fino al 31 dicembre 2023. Aumenta i massimali previsti per gli aiuti di importo limitato fino a 250.000 euro e 300.000 euro rispettivamente per le imprese attive nei settori dell’agricoltura e della pesca e dell’acquacoltura e fino a 2 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori.

Introduce ulteriore flessibilità per il supporto di liquidità alle utility energetiche per le loro attività di trading. In casi eccezionali e fatte salve garanzie rigorose, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche superiori al 90% di copertura, qualora siano fornite come garanzia finanziaria a controparti centrali o partecipanti diretti. Ciò è in linea con l’ atto delegato adottato dalla Commissione il 18 ottobre 2022, che consente l’utilizzo di garanzie bancarie e pubbliche non garantite, a condizioni specifiche, come garanzie idonee per soddisfare le richieste di margine.

Aumenta la flessibilità e le possibilità di supporto per le aziende interessate dall’aumento dei costi energetici, soggette a tutele. Gli Stati membri avranno il diritto di calcolare il sostegno in base ai consumi passati o presenti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo di energia e garantire la continuità delle attività economiche. Inoltre, gli Stati membri possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche a settori ad alta intensità energetica particolarmente colpiti, fatte salve garanzie per evitare sovracompensazioni. Per le imprese che ricevono aiuti di importo maggiore, il quadro temporaneo di crisi prevede impegni a definire un percorso verso la riduzione dell’impronta di carbonio del consumo energetico e l’attuazione di misure di efficienza energetica.

Introduce nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il Regolamento (UE) 2022/1854.

Chiarisce i criteri per la valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale supporto alla solvibilità dovrebbe essere necessario, appropriato e proporzionato; comportare un’adeguata remunerazione dello Stato; e essere accompagnati da adeguate misure di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di pagamenti e acquisizioni di dividendi e bonus.

Le misure previste dal quadro temporaneo non pregiudicano la possibilità di autorizzare altre misure necessarie e proporzionate.

Inoltre, la Commissione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di concedere misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile nell’ambito del quadro temporaneo COVID degli aiuti di Stato.

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Entrano in vigore oggi, 26 ottobre, gli emendamenti FAST (Flexible Assistance for Territories)-CARE che modificano il regolamento sui Fondi di coesione. Lo annuncia il sito della DG Politica Regionale dell’Unione europea. Il FAST-CARE offre la massima flessibilità per l’attuazione degli investimenti della politica di coesione per alleviare le conseguenze per gli Stati membri e le regioni della guerra russa in Ucraina. Le modifiche contribuiranno a mitigare il ritardo nell’attuazione dei progetti finanziati dall’UE a causa dell’effetto combinato di COVID e degli elevati costi energetici, della carenza di materie prime e della forza lavoro causata dalla guerra.

Ciò fa seguito all’Azione di coesione per i rifugiati in Europa (CARE) volta a mobilitare investimenti per alloggi, assistenza sanitaria, traduzione o formazione per gli sfollati, nonché per i paesi che li accolgono.

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