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Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C del 16 novembre è pubblicato l’avviso della Relazione speciale della Corte dei conti europea «Il quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa – Misura i progressi compiuti nell’attuazione, ma non è sufficiente per rilevare la performance».

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), scrive la Corte, ammontante a 723 miliardi di euro, è stato istituito in risposta alla pandemia di COVID-19.

La Corte ha sottoposto ad audit il quadro di monitoraggio della performance dell’RRF, concludendo che esso misura i progressi compiuti nell’attuazione, ma solo in parte la performance dell’RRF.

I traguardi e gli obiettivi nonché gli indicatori comuni contribuiscono alla misurazione dei progressi compiuti, ma sono incentrati sulle realizzazioni invece che sui risultati e non coprono appieno tutti gli aspetti della performance dell’RRF. Il quadro di valutazione è di agevole utilizzo, ma inficiato da problemi di qualità dei dati e di trasparenza. Le prime relazioni sull’RRF hanno rispettato per lo più gli obblighi d’informativa, ma le informazioni fornite sulla performance erano limitate.

La Corte raccomanda alla Commissione europea di migliorare la qualità della rendicontazione relativa all’RRF e di ovviare alle carenze concernenti il monitoraggio della performance in futuri strumenti basati su finanziamenti non collegati ai costi.

IL DOCUMENTO INTEGRALE IN ITALIANO (PDF)
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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C276 del 16 ottobre pubblica l’avviso della Relazione speciale 20/2023 della Corte dei Conti europea su «Sostegno alle persone con disabilità – L’azione dell’UE ha un limitato impatto pratico»

Circa un quarto dei cittadini dell’Unione europea dichiara di avere una disabilità, scrive la Relazione. Per aiutare gli Stati membri a fornire assistenza, l’UE ha adottato strategie specifiche in materia.

La Corte dei conti ha valutato se la Commissione europea avesse adottato misure efficaci a sostegno delle persone con disabilità.

L’azione dell’UE in tale ambito ha avuto un impatto limitato e gli indicatori chiave non avevano registrato alcun miglioramento significativo. I criteri per la definizione dello stato di disabilità differiscono da uno Stato membro all’altro e i dati statistici non sono comparabili, il che potrebbe ostacolare il reciproco riconoscimento.

La strategia 2021‑2030 definisce gli obiettivi, ma alcuni problemi rimangono irrisolti e il sistema di monitoraggio in essere non indica in che modo i finanziamenti dell’UE contribuiscano a migliorare la vita delle persone con disabilità.

La Corte raccomanda alla Commissione di ottenere dati più comparabili, adoperarsi per il reciproco riconoscimento dello stato di disabilità e analizzare la normativa dell’UE per valutarne la conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La Corte raccomanda inoltre alle istituzioni dell’UE di misurare i progressi compiuti per includere persone con disabilità nei propri organici.​

LA RELAZIONE COMPLETA DELLA CORTE DEI CONTI IN ITALIANO (PDF)
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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 323 del 13 settembre pubblica l’avviso della Relazione speciale 21/2023 della Corte dei conti: «L’iniziativa Spotlight per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze – Ambiziosa, ma con un impatto finora modesto».

Nel 2017, l’UE ha lanciato l’iniziativa Spotlight, nell’ambito di un partenariato strategico con l’ONU, per far sì che tutte le donne e le ragazze vivano libere dalla violenza e non subiscano pratiche dannose.

La Corte ha verificato se l’iniziativa Spotlight abbia rappresentato un modo efficiente ed efficace con cui la Commissione può affrontare il problema della violenza contro le donne e le ragazze. Secondo la Corte, l’iniziativa ha prodotto alcune realizzazioni, ma è difficile valutare in che misura abbia conseguito i risultati attesi. La Corte ha inoltre individuato margini per accrescerne l’efficienza e migliorare il rapporto costi-efficacia.

La Corte raccomanda, per il finanziamento di future iniziative di sviluppo, che la Commissione proceda ad un approfondito confronto tra le differenti opzioni di attuazione e i rispettivi costi, aumenti la quota dei finanziamenti che perviene ai beneficiari finali e faccia confluire gli insegnamenti tratti finora nelle future iniziative sviluppate a partire dall’iniziativa Spotlight.

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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 227 del 29 giugno pubblica l’avviso della pubblicazione della Relazione speciale della Corte dei conti europea : «Obiettivi dell’UE in materia di energia e di clima – Gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ma scarsi segnali indicano che le azioni intraprese per conseguire gli obiettivi per il 2030 saranno sufficienti»

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La Gazzetta ufficiale C200 di oggi, 8 giugno, pubblica l’avviso della pubblicazione da parte della Corte dei Conti europea della Relazione speciale su «Programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale — Programmi esaustivi ma carenti nei metodi di assegnazione dei fondi e di monitoraggio dell’impatto»

Il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe, NDICI-Europa globale) è il principale strumento di finanziamento per dare esecuzione alla cooperazione dell’UE con i paesi partner. Con una dotazione complessiva di 79,5 miliardi di euro, copre oltre il 70 % degli stanziamenti dell’UE in materia di azione esterna per il periodo di finanziamento 2021-2027. Il regolamento NDICI-Europa Globale definisce le dotazioni finanziarie a favore dei programmi geografici e tematici, nonché della riserva per le sfide e le priorità emergenti.

La programmazione è il processo attraverso cui l’UE definisce le proprie priorità nell’ambito della cooperazione internazionale. Il processo di programmazione NDICI-Europa Globale consiste nella stesura e nell’adozione di programmi indicativi pluriennali nazionali, regionali e tematici per i paesi del vicinato e per quelli che non ne fanno parte. La Corte ha sottoposto ad audit i programmi geografici, che hanno definito gli ambiti prioritari e i settori in ogni paese partner per sette anni (2021-2027) e stabilito la dotazione finanziaria per i primi quattro anni (2021-2024). Con questo lavoro la Corte intende contribuire a migliorare l’assegnazione delle dotazioni finanziarie per i tre anni rimasti (2025-2027) e fornire elementi utili per l’impostazione del prossimo periodo di programmazione.

Obiettivo dell’audit era valutare se la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) avessero programmato lo strumento NDICI-Europa globale in maniera adeguata.

La Corte è giunta alla conclusione che, nel complesso, la Commissione e il SEAE avevano concepito programmi geografici completi che rispondevano a una vasta gamma di esigenze dei paesi partner e di priorità dell’UE, ma che vi erano carenze nelle metodologie utilizzate per assegnare i finanziamenti ai paesi partner e nell’impostazione del quadro di monitoraggio.

Sebbene il SEAE e la Commissione avessero accorpato tutti i finanziamenti in unico strumento, hanno usato due metodologie di assegnazione distinte per i paesi del vicinato e per quelli che non ne fanno parte.

La Corte ha rilevato che la Commissione e il SEAE non avevano usato una metodologia di assegnazione standardizzata e trasparente per i paesi del vicinato. Hanno eseguito brevi valutazioni descrittive per ciascun paese, non comparabili l’una con l’altra. La Corte non è stata in grado di ricondurre i criteri di assegnazione previsti dal regolamento NDICI-Europa globale alle dotazioni finanziarie.

Le assegnazioni per i paesi al di fuori del vicinato sono state calcolate invece in maniera più trasparente e comparabile, usando una formula che rifletteva i princìpi della programmazione. In generale, è stato possibile far coincidere i calcoli degli auditor della Corte con le cifre della Commissione e del SEAE. Ciononostante, sono state rilevate alcune carenze nell’applicazione della formula che riguarda, tra gli altri aspetti, la raccolta e il trattamento dei dati grezzi e la relativa documentazione di processo.

La Commissione e il SEAE hanno analizzato le situazioni e le esigenze dei paesi partner. Gli ambiti prioritari selezionati per ciascun programma erano ampi, il che offre la flessibilità di adattarsi a eventi imprevisti, ma può limitare la focalizzazione dei finanziamenti dell’UE, con il rischio che questi ultimi non abbiano un impatto significativo. L’adozione tardiva del regolamento NDICI-Europa Globale ha ritardato l’adozione dei programmi indicativi pluriennnali.

I programmi indicativi pluriennali includevano indicatori di performance pertinenti, ma numerosi e il cui utilizzo non era obbligatorio. Gli indicatori erano nella maggior parte dei casi specifici, ma più del 20 % presentava valori di partenza e valori-obiettivo poco chiari o assenti. Inoltre, l’uso diversificato e incoerente di indicatori comuni dell’UE porrà un limite alla possibilità di aggregazione dei risultati.

Sulla base di tali conclusioni, la Corte raccomanda alla Commissione e al SEAE di:

migliorare la metodologia di assegnazione dei finanziamenti ai paesi del vicinato, rendendola standardizzata, comparabile e trasparente;

documentare ulteriormente e applicare rigorosamente la metodologia di definizione delle assegnazioni per i paesi al di fuori del vicinato;

chiarire la metodologia di valutazione dell’impatto del sostegno dell’UE;

focalizzare la portata dell’esercizio di programmazione;

semplificare e rendere possibile l’uso uniforme degli indicatori dei programmi indicativi pluriennali.
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Nel 2022, nell’UE sono perite in incidenti stradali 20 600 persone, un aumento del 3 % rispetto al 2021, poiché i livelli di traffico sono tornati a salire dopo la pandemia. Motivo sufficiente affinché gli auditor della Corte avviassero un audit sulla sicurezza stradale, volto a verificare se l’UE sembri in grado di raggiungere i propri obiettivi, ossia dimezzare il numero di morti e feriti gravi entro il 2030 e ridurlo a quasi zero entro il 2050.

Nel 2001, vi sono state 51 400 morti in seguito ad incidente stradale nell’UE. Da allora, la Commissione europea ha fissato valori-obiettivo volti a migliorare la sicurezza stradale nell’UE. L’obiettivo dell’UE e dell’ONU è di dimezzare il numero di morti dovute ad incidenti stradali entro il 2030, mantenendolo al di sotto delle 11 400 vittime l’anno. In prospettiva, l’UE sta operando per raggiungere l’obiettivo “zero vittime” (quasi nessun morto o ferito grave) entro il 2050.

Al fine di raggiungere detti obiettivi, la Commissione europea ha istituito un quadro comune per la sicurezza stradale nel periodo 2021 2030, basato sull’approccio del “sistema sicuro”. Detto quadro comprende misure quali strade e cigli stradali sicuri, veicoli sicuri, più sostegno finanziario e comportamento degli utenti sicuro.

Gli auditor della Corte controlleranno se la Commissione europea abbia messo in atto misure idonee a raggiungere gli obiettivi dell’UE in materia di sicurezza stradale. Esamineranno inoltre le procedure di progettazione e selezione dei progetti infrastrutturali finanziati dall’UE che si occupano di sicurezza stradale, al fine di verificare se questi ottimizzino il rispettivo contributo agli obiettivi di sicurezza stradale dell’UE.

Nel 2022, la media UE è stata di 46 morti per incidente stradale per milione di abitanti. Tuttavia, i passi avanti sono stati molto disomogenei tra uno Stato membro e l’altro, con cifre che vanno dai 21 agli 86 morti per milione di abitanti.
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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C115 del 30 marzo pubblica l’avviso della Relazione speciale 08/2023 della Corte dei Conti europea «Trasporto intermodale delle merci – Il cammino dell’UE verso la riduzione del trasporto merci su strada è ancora lungo»

Il trasporto intermodale delle merci consiste nel trasportare merci in un’unica unità di carico (come un container) combinando più modi di trasporto: stradale, ferroviario, per vie navigabili o aereo, scrive la Corte. Può ottimizzare i punti di forza intrinseci di ciascun modo di trasporto in termini di flessibilità, velocità, costi e prestazioni ambientali. Per il periodo 2014-2020 i finanziamenti dell’UE destinati a progetti a sostegno dell’intermodalità sono ammontati a circa 1,1 miliardi di euro.

La Commissione europea, prosegue la Corte, fissa valori-obiettivo a livello UE relativi all’incremento dell’uso della ferrovia e delle vie navigabili interne, che erano tuttavia irrealistici e non allineati ai valori stabiliti dagli Stati membri stessi. Nel complesso, la Corte ha concluso che il trasporto intermodale delle merci non può ancora competere alla pari con il trasporto su strada a causa di ostacoli normativi e infrastrutturali. La Corte formula una serie di raccomandazioni per migliorare l’efficacia del sostegno dell’UE in tale settore.

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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C114 del 29 marzo pubblica l’avviso della Relazione speciale 07/2023 «Il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il sistema di controllo concepito per la Commissione – Il nuovo modello di erogazione continua a presentare lacune a livello dell’UE in termini di garanzie offerte e obbligo di rendiconto, nonostante l’entità del lavoro previsto»

Con una dotazione di 723,8 miliardi di euro (a prezzi correnti), scrive la Corte, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF) rappresenta il principale strumento di finanziamento dell’UE volto ad attenuare l’impatto della pandemia di COVID-19.

La Corte ha esaminato il sistema di controllo della Commissione concepito per l’RRF al fine di valutare in che modo esso consenta di accertare che i traguardi e gli obiettivi siano conseguiti in maniera soddisfacente e gli interessi finanziari dell’Unione tutelati.

La Corte ha rilevato che, in tempi relativamente brevi, la Commissione ha elaborato un sistema di controllo che prevede un ampio processo di verifica del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

Tuttavia, a livello dell’UE permane una lacuna in termini di garanzie offerte e di obbligo di rendiconto per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La Corte raccomanda alla Commissione di individuare misure intese a colmare tale lacuna nonché di elaborare orientamenti relativi alle rettifiche e all’annullamento di misure connesse a traguardi e obiettivi già conseguiti.

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