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Aiuti di Stato: UE approva modifica del regime di garanzia italiano

La Commissione europea in una nota stampa rende noto di aver approvato il 6 marzo, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato dell’UE, una modifica a un regime di garanzia italiano esistente, compreso un aumento del budget fino a 3 miliardi di euro, per la riassicurazione del rischio di credito commerciale di gas naturale ed elettricità nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. L’emendamento è stato approvato sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), riconoscendo che l’economia dell’UE sta attraversando un grave turbamento.

L’Italia ha notificato alla Commissione europea una modifica a un regime di garanzia italiano esistente per la riassicurazione del rischio di credito commerciale di gas naturale ed elettricità nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il regime originale, approvato dalla Commissione il 30 settembre 2022 (SA.103757), mira a limitare i rischi che gli assicuratori stanno attualmente affrontando offrendo ai clienti un’assicurazione del credito commerciale. Sotto l’amministrazione di SACE, l’Agenzia Italiana per il Credito all’Esportazione, il regime assicura che l’assicurazione del credito commerciale continui ad essere disponibile per le imprese, evitando loro di dover pagare le bollette energetiche in anticipo o entro poche settimane, riducendo così il loro fabbisogno immediato di liquidità.

L’Italia ha notificato le seguenti modifiche al regime esistente: i) un aumento complessivo del bilancio fino a 3 miliardi di EUR; (ii) una proroga del periodo in relazione al quale gli aiuti possono essere concessi, fino al 31 dicembre 2023; (iii) un più lungo differimento (ie 36 mesi) per il pagamento delle bollette energetiche da parte dei clienti; e (iv) l’introduzione della possibilità di aprire il regime anche alle imprese con fatturato massimo annuo superiore a 50 milioni di euro.

La Commissione ha valutato il regime modificato ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell‘articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), riconoscendo che l’economia dell’UE sta attraversando un grave turbamento.

La Commissione ha ritenuto che l’emendamento notificato dall’Italia sia compatibile con i principi sanciti dal trattato UE e ben mirato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana. In particolare, (i) gli assicuratori del credito commerciale si sono impegnati a mantenere lo stesso livello di protezione offerto il 22 marzo 2022 e ad abbassare i premi che i clienti devono pagare per le operazioni oggetto della misura, rispetto a una situazione senza quest’ultima; (ii) la garanzia è limitata al credito commerciale originato fino alla fine di quest’anno; (iii) il regime è aperto a tutti gli assicuratori del credito in Italia; e (iv) il meccanismo di garanzia garantisce la condivisione del rischio tra gli assicuratori e lo Stato, fino a un volume di 5 miliardi di euro.

La Commissione ha concluso che il regime, così come modificato, contribuirà a gestire l’impatto economico dell’attuale crisi in Italia. È necessario, opportuno e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con i principi generali stabiliti nella disciplina temporanea di crisi in materia di aiuti di Stato, che la Commissione ha applicato per analogia.

Su questa base, la Commissione ha approvato la modifica ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.

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