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mercoledì 8 settembre 2010 - ore 13.39

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Organo consultivo autonomo composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali dei Paesi membri dell’Unione europea.

Previsto e creato nella parte quinta ("Disposizioni istituzionali"), capo quattro ("Comitato delle Regioni e degli enti locali") agli artt. 198A, 198B e 198C del Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 Febbraio 1992.
L’art. 198B del Trattato di Maastricht stabilisce che il Comitato delle Regioni ha il potere di autoregolamentazione.
Il regolamento interno all’art.1 indica quali organi del Comitato:
  • Il Presidente;
  • l’Ufficio di Presidenza;
  • l’Assemblea Plenaria;
  • le Commissioni.

Il Comitato è retto da un Segretario Generale.
IL PRESIDENTE rappresenta il Comitato, convoca l’Ufficio di Presidenza e l’Assemblea stabilisce l’ordine del giorno di ambedue e ne dirige i lavori.
L’attuale Presidente del Comitato è Peter Straub, Presidente del Consiglio del lander del Baden Wuttemberg che è successo all’ inglese Albert Bore attualmente primo Vice Presidente. Il primo Presidente eletto nella sessione costitutiva del 9-10 marzo 1994 fu Jacques Blanc,Presidente del Consiglio regionale del Languedoc-Roussillon.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA si compone di "40 membri tra cui il Presidente, il primo Vice-Presidente. Ogni Stato nomina comunque,tra i propri componenti del Bureau un Vice Presidente. La composizione dell’Ufficio di presidenza deve riflettere per quanto possibile l’equilibrio geografico delle Comunità europee" (art. 19 regolamento interno).
L’Ufficio di Presidenza definisce il programma politico all’inizio di ogni mandato e ne controlla l’applicazione, prepara organizza e coordina i lavori dell’Assemblea e delle Commissioni, è responsabile di tutte le questioni finanziarie e amministrative e dell’organizzazione interna del Comitato e assume il Segretario Generale nonché i funzionari e il personale

L’ASSEMBLEA PLENARIA è l’organo collegiale in cui siedono tutti i membri del Comitato. Il meccanismo dei membri supplenti permette che un titolare possa farsi sostituire da un supplente nell’ambito della propria delegazione nazionale.L’Assemblea, dopo la fase istruttoria svolta dalle commissioni, adotta i pareri ex art. 198C. Quest’organo propone inoltre il bilancio del Comitato. L’Assemblea vota a maggioranza dei presenti, salvo controllo del numero legale e vota a maggioranza qualificata nei casi espressamente previsti dal regolamento. L’Assemblea vota solitamente a scrutinio palese. Il numero legale è composto dalla metà più uno dei membri che la compongono e, qualora non venga raggiunto, la votazione è rinviata alla seduta successiva, nel corso della quale l’Assemblea può validamente deliberare a prescindere dal numero dei presenti. I lavori dell’Assemblea sono pubblici a meno che non si disponga diversamente. Spetta all’Assemblea plenaria istituire le commissioni.






Bilbao, 20-22 maggio 2010


















 
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