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 | Soci titolari Sono soci titolari dell’AICCRE, con diritto di voto nelle istanze congressuali dell’Associazione, i soggetti indicati nell’articolo 1 che abbiano deliberato l’adesione all’Associazione, accettandone le finalità e lo Statuto. I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell’ente o da un suo delegato permanente, che deve essere membro degli organi dell’Ente. Regioni, Province e Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a sessantamila abitanti sono rappresentati anche dal Presidente del relativo Consiglio o da un Consigliere da questi designato come delegato permanente.
Soci individuali Possono far parte dell’AICCRE come soci individuali i componenti del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni dell’Unione europea, del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, i membri eletti delle assemblee regionali e locali, gli assessori regionali, provinciali e comunali, anche non eletti, ed i componenti di organi regionali e locali responsabili verso organi eletti, i quali aderiscano agli scopi dell’Associazione e ne accettino lo Statuto. Le Federazioni regionali possono ammettere all’AICCRE, come soci individuali, anche gli ex eletti europei, nazionali, regionali e locali. Il Consiglio nazionale, a maggioranza, può disporre l’ammissione di personalità che si siano particolarmente distinte in campo europeo, nazionale e nelle amministrazioni locali. I soci individuali hanno diritto di voto nelle istanze congressuali dell’Associazione, unicamente nel caso in cui siano stati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali come delegati all’Assemblea congressuale nazionale. Possono essere eletti negli organi dirigenti dell’Associazione, fermo restando il principio che almeno i sette decimi dei membri di tali organi debbano essere soci titolari o rappresentanti delle Federazioni regionali. |
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